Detrazioni per liberalità alle ONLUS


Erogazioni liberali in denaro

Fonti
• D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917– lett. i bis), co. 1, art. 13 bis
• D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917– lett. c sexies), co. 2, art. 65 . D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 – co. 6, art. 13

Tipologia

• erogazioni liberali in denaro, fino ad un massimo di 4 milioni di lire, effettuate da persone fisiche o enti non commerciali
• erogazioni liberali in denaro, fino ad un massimo di 4 milioni di lire o del 2% del reddito d'impresa, effettuate da imprese o enti non commerciali nell'esercizio di attività d'impresa

Benefici fiscali

• detrazione pari al 19% dall'imposta lorda, per un recupero massimo di L. 760.000
• deduzione dal reddito d'impresa per un risparmio pari all'aliquota intera delle imposte

Condizioni

• l'erogazione deve rimanere a carico dell'erogatore che ne fa valere la detrazione
• il versamento deve essere stato effettuato tramite la banca, l'ufficio postale o mediante altri sistemi idonei a consentire un facile riscontro da parte dell'Amministrazione Finanziaria (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari, assegni circolari) previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 (tali modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dalla Onlus)


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